
La legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì
successivamente quasi per intero nella legge n° 833
del 23 dicembre 1978, con la quale veniva istituito il Servizio Sanitario
Nazionale.

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
e obbligatori
Art. 1 - Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per
malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia
di assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
Art. 10 - Modifiche al codice penale
Art. 11 - Norme finali
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori per malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo
agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale .
Art. 4 - Revoca e modifica del
provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
- Chi è sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può
proporre al tribunale competente per il territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
- Entro il termine di 30 giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell art. 3,
il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida
del provvedimento che dispone del trattamento sanitario obbligatorio .
- Nel processo daventi al tribunale
le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare
da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere,
è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
- Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio
e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo
anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
- Sulla richiesta di sospensiva
il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
- Il tribunale provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni
e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
- I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non
è soggetta a registrazione.
Art. 6 - Modalità relative
agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera
Gli interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai
servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall' entrata in
vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malttie mentali che comportino
la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello stato
o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti
dal secondo e terzo comma dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n.°616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro
sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono essere
istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo comma
del presente articolo - secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali obbligatori
negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti
letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell' intervento
sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente
collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizie presidi psichiatrici
esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in
possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti
sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali,
le provincepossono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni
ai sensi dell successivo art. 7.
Art. 7 - Trasferimento alle regioni
delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
- A decorrere dall' entrata
in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti l' assistenza
psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle
province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni
ordinarie e a statuto speciale. resta ferma l' attuale competenza delle province
autonome di Trento e Bolzano.
- L 'assistenza ospedaliera
disciplinata dagli artt. 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n°264,
convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n°386, comprende
i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31
dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa.
- A decorrere dall' entrata
in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli
ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
- Sino alla data di entrata
in vigore della riforma sanitaria e comunque non oltre il 1° gennaio del
1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative
alla gestione degli ospedali psichiatrici e di ogni altra funzione rigurdante
i servizi psichiatrici e di igiene mentale.
- Le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano programmano e coordinano l' organizzazione dei presidi
e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie
operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici
e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i
bilanci delle amministrazioni provinciali .
- E' in ogni caso vietato costruire
nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come
divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali o sezioni psichiatriche
e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
- Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni
provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza
e di beneficenza si applicano i divieti di cui all' art. 6 del decreto-legge
29 dicembre 1977, n°946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio
1978, n° 43.
- Ai servizi psichiatrici di
diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all' art. 6, è addetto
personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici
pubblici extraospedalieri.
- I rapporti tra le province,
gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati
da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decretodel
ministro della sanità di intesa con le regioni e l' Unione delle province
d' Italia e sentite, per quanto rigurad i problemi del personale, le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
- Lo schema tipo di convenzione
dovrà disciplinare tra l' altro il collegamento organico e funzionale
di cui al quarto comma dell' art. 6, i rapporti finanziari tra le province
e gli istituti di ricovero e l' impiego, anche mediante comando, del personale
di cui all' ottavo comma del presente articolo.
Con decorrenza del 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo
contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra
il trattamento economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici
e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie
del personale degli enti ospedalieri
Art. 8 - Infermi già ricoverati
negli ospedali psichiatrici
- Le norme di cui alla presente legge si applicano agli
infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell' entrata in
vigore della legge stessa.
- Il primario responsabile della divisione entro novanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con singloe relazioni
motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi
dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento
sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la
durata presubimile del trattamento stesso. Il primario responsabile della
divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui all' articolo
3.
- Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme
di cui all' articolo 2 e ne da comunicazione al giudice tutelare con le modalità
e per gli adempimenti di cui all' articolo 3.
- L' omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo
non sussitano gli estremi per un delitto più gravo, il reato di omissione
di atti di ufficio.
- Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'
articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'
articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati,
sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati ricoverati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano
di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 - Attribuzuioni del personale
medico
- Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore,
dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall' articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n° 128.
Art. 10 - Modifiche al codice
penale
- Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione
III, pragrafo 6 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di alienati
di mente". Nella rubrica del articolo 716 del Codice Penale sono soppresse
le parole : "di infermi di mente".
- Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "
a uno stabilimento di cura o".
Art. 11 - Norme finali
- Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis della legge 14
febbraio 1904, n° 36, concernente " Disposizioni sui manicomi e sugli
alienati" e successive modificazioni, l' articolo 420 del codice civile,
gli articoli 714 e 717 del codice penale, il n° 1 dell articolo 2 e dell'
articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'
elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n° 223, nonchè
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
- Le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore sino alla data di entrata
in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario
nazionale.
- Fino a quando non si provvederà a modificare,
coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia
di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese
le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari
obbligatori le compotenze delle autorità militari, dei medici di porto
e aereoporto di frontiera e dei comandanti di anvi e aereomobili.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
