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La legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente quasi per intero nella legge n° 833 del 23 dicembre 1978, con la quale veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale.

Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico
Art. 10 - Modifiche al codice penale
Art. 11 - Norme finali

Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

  •     Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
  •     Nei casi di cui per legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono e essere disposti dall' autorità sanitaria nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
  •     Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
  •     Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto a comunicare con chi ritenga opportuno.
  •     Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è obbligato.
  •     Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
  • Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.

  •     Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
  •     Nei casi di cui al precedente comma la proposta di un trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall' infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
  •     Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dallacovalida delle proposta di cui all art. 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto dal precedente comma.
  • Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale .

  •     Il provvedimento di cui all art. 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all' ultimo comma dell art. 1 e della convalida di cui all art. 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
  •     Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e ne da comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la immediata cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
  •     Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell' inferm, ne va data comunicazione als indaco di quest'ultimo comune. Se il provvedimneto di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministaro degli Interni e al consolato competente, tramite il prefetto.
  •     Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all' art. 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibilmente del trattamento stesso.
  •     Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l' obbligatorietà del trattamento sanitario; comunica altresì l' eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario ne da notizia al giudice tutelare.
  •     Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell' infermo.
  •     L' omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effeto del provvedimento e configura, salvo che non esistano gliu estremi per un reato più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
  • Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio

  •     Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio
  •     Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
  • Art . 5 - Tutela giurisdizionale

    Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera

        Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.

        A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malttie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.

        Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.°616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

        I servizi di cui al secondo comma del presente articolo - secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell' intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizie presidi psichiatrici esistenti nel territorio.

        Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.

        In relazione alle esigenze assistenziali, le provincepossono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi dell successivo art. 7.

    Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.

    Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici

    Art. 9 - Attribuzuioni del personale medico

    Art. 10 - Modifiche al codice penale

    Art. 11 - Norme finali