732 -11-II-1939 (XVII) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 35
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto
l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la
difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i
Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia e per le
corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere a) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di
cui all'articolo precedente i beni posseduti:
a) a titolo di proprietà
piena e di proprietà nuda;
b) a titolo di concessione
enfiteutica.
Non è computato il diritto del concedente enfiteutico,
salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma
dell'art. 45.
Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art.
1:
a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il
proprietario o enfiteuta sia anche il titolare dell'azienda alla quale gli
immobili stessi sono destinati;
b)i fabbricati appartenenti ad
imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;
c)i beni per i
quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso
procedure di esecuzione immobiliare.
Ai beni menzionati nelle lettere
a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.
La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.
Fino alla determinazione definitiva dei beni immobili compresi nei
limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i
cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a
titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni
immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.
Se però ricorrono
esigenze o circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare
il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune
cautele.
Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del
Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella
formazione della quota consentita.
Gli atti compiuti in violazione del
disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che
risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato
decreto del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Le locazioni stipulate in
ordine ai bei medesimi, posteriormente alla entrata in vigore del presente
decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di cui all'art. 11,
avranno validità limitatamente all'anno in corso al momento dell'acquisto del
bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai
termini di disdetta, le consuetudini locali.
In deroga alle disposizione degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano
di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di
razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od
assistenza.
La donazione di questi beni può essere fatta anche al
coniuge che non sia considerato di razza ebraica.
Le donazioni devono
essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non
sono state accettate entro novanta giorni dall'atto di donazione.
Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.
Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le azioni
esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere
iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni
bene del patrimonio immobiliare del debitore:
a) per tributi dovuti
allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
b)per contributi esigibili
con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;
c)
per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto;
d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore
del presente decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.
In ogni
altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella
eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in
conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi
iniziati.
Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote
anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente,
ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.
Per i beni compresi
nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme
vigenti, secondo la natura del credito.
Per l'accertamento della
qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell'articolo
seguente.
Ai fini dell'applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e
seguenti dell'articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti
esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve
presentare un'attestazione del competente ufficio di stato civile dalla quale
risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza
alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di
discriminazione.
Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta
l'appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è
proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la
natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di
avvenuta discriminazione.
Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera d).
E' istituito un Ente denominato "Ente di gestione e liquidazione
immobiliare" avente sede in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla
gestione e alla vendita dei beni di cui all'art. 4.
All'Ente anzidetto
è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del
Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.
L'Ente è
amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti,
nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.
Il
presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro
per le finanze.
Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal
Ministro per l'interno, dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e
dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le
corporazioni, dall'ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli
industriali.
Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato,
sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei
conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze
ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su
proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci
supplenti.
L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto
Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per
l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui
all'art. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il bilancio sarà
alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all'approvazione del Ministro
per le finanze.
Per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio,
l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.
Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa
del risparmio e l'esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di
credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente art. 11 potrà delegare la
gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.
Gli Istituti
di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di
legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.
Nell'adempimento
dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza, la rappresentanza e la
difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all'ufficio
distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno domicilio fiscale,
gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di
concessione enfiteutica.
Se siano residenti all'estero, la denunzia
dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in
questo caso il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio
presso persona residente nel Regno.
Il R. Consolato cui la denunzia sia
stata presentata, ne curerà l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle
imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel
Regno ed in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.
La
denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente
decreto.
Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della
denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.
Nei
casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio
all'accertamento.
Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.
Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.
L'Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.
L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in
base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 e, in
difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione
dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R.
decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
In mancanza degli elementi
di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli
effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del
presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.
Nei particolari casi
appresso indicati, si osservano le norme seguenti:
a) l'estimo o
imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda
proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n.
3269, sulle tasse di registro;
b) la ripartizione dell'estimo o
dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già in catasto,
è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettere b)
dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto
dall'enfiteuta al concedente;
c) l'estimo delle aree fabbricabili è
determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quella
risultante dai registri catastali.
L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti
consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il quale rilascia
all'interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di
tali beni l'avente diritto riacquista la piena
disponibilità
L'attestazione è trascritta.
Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico
erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine
per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota
consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle
preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione
successiva presentata in tempo utile.
I beni ipotecati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi
nella quota eccedente.
Quando sia necessario evitare un dannoso
frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota
consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno
rispetto ai limiti stabili dalla legge.
Se per la formazione delle
quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione
non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio
economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.
L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella
quota eccedente, moltiplicando per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le
aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati.
Le scorte
vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come
dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in
base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio e il valore delle stesse è computato
in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.
L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la
valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne da
notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la
relativa denunzia.
Ai fini della determinazione del corrispettivo che
dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di
patrimonio eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione
immobiliare detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le
passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i
tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in
anticipo.
L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di
controversia, è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione
dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.
L'Ente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'articolo
precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le
modalità stabilite per la notifica delle citazioni:
a) la indicazione
dei beni costituenti la quota consentita;
b) la indicazione dei beni
eccedenti e del relativo valore, nonché delle detrazioni da effettuarsi per la
determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo
precedente;
c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del
valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente
lettera b).
In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la
risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.
La Commissione
è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:
2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;
3) da un
ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.
I membri di
cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da
membri supplenti nominati nello stesso modo.
Alla Commissione possono
essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente,
due esperti.
I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2) e 3)
del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e
possono essere confermati.
Le funzioni di segretario sono affidate ad
un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto
Ministeriale anzidetto.
Le spese occorrenti al funzionamento della
Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento
del presidente, non soggetto ad impugnazione.
Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini
residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini
residenti all'estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui
all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio
fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:
a) la
determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;
b)
la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione
dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;
c)
la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote
consentite e di quelle eccedenti.
Il ricorso è notificato all'Ente per
mezzo di ufficiale giudiziario.
Nel caso di cui alla precedente lettera
a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla
media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20
%.
La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata,
a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale
giudiziario.
Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per
revocazione nel caso previsto dall'art. 494, n. 4 del C. P. C., entro trenta
giorni dalla notifica.
Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente
deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.
Il presidente
della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del
deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza di
comparizione delle parti.
Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso
alle parti a cura della segreteria della Commissione.
Nel caso di
mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato
deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza fissata per la
comparizione, il ricorso decade.
Sono ammesse avanti la Commissione la
rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.
Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota
eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all'Intendenza
di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di
trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di
razza ebraica.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio
dell'immobile.
L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia
autentica del decreto.
Il decreto è notificato, nella forma delle
citazioni, alle persone nei cui diritti l'Ente è sostituito.
I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.
Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'art. 18.
I beni passano all'Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono
gravati.
Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli
attribuiti, a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano
soggetti.
Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.
Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.
Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a
norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è
autorizzato ad emettere a tal fine.
I certificati frutteranno
l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio
ed al 1° luglio.
Il pagamento degli interessi avviene presso gli
istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro
presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi
stanziamenti nel bilancio dello Stato.
I titoli di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono
essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.
La
cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto
tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento
di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del
presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.
Nel caso di
trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò
sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo
obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo le disposizioni che
saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.
L'Ente ha facoltà :
a) di effettuare, in casi di comprovata
necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da
determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da
approvarsi dal Ministro per le finanze;
b) di riscattare i certificati
speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da
questo stabilite.
Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.
Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni
dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del decreto di
attribuzione dei beni all'Ente.
Gli interessi del 4 % a favore
dell'avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell'immobile
all'Ente.
Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile indivisibile, a norma
dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota
consentita è pagata in contanti.
L'Ente potrà anche dare all'avente
diritto, in permuta un immobile.
Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i
creditori del denunziante potranno fare valere, con le norme ordinarie, le loro
ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:
a) per crediti
di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Il relativo pagamento
è fatto in contanti.
La vendita degli immobili trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano
graduale e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le
finanze.
Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la
vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità
I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.
Le disponibilità del conto di cui all'articolo precedente saranno man
mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito
pubblico.
Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i
relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso
la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi
dall'Ente.
Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il
provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile
trasferito a norma dell'art. 26, purché non sia stato venduto
dall'Ente.
Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in
contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati
avuti in pagamento.
Eguali diritti spettano: a) alle persone indicate
nell'articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i
loro diritti; b) al denunziante, se la denunzia è stata l'effetto di un errore
di fatto in ordine alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge
ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica,
a norma del detto art. 8.
Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita dei beni trasferiti all'Ente.
I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi
indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio verificatisi, per
successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da
quello in cui l'aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel
Regno ed entro 180 se residente all'estero.
Qualora i beni
successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui
l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono
trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al
capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la
disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.
E' ammesso il
ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente sia trasferito,
in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato, uno degli immobili
rimasti in piena disponibilità.
Ogni alienazione diversamente fatta è
nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista dall'art. 6 e da
esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di
patrimonio si è verificato.
E' applicabile alle donazioni di cui al
comma precedente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6.
A
coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denunzia o
forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali
dell'art. 15.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, sono considerati
aumenti di patrimonio immobiliare:
a) il consolidamento dell'usufrutto
con la nuda proprietà
b) la devoluzione del fondo
enfiteutico;
c) le nuove costruzioni edilizie;
d) la
cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel
fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure
esecutive immobiliari;
e) la cessazione di destinazione ad uso
industriale o commerciale degli immobili.
Non sono invece considerati
incrementi patrimoniali gli aumenti dell'estimo o d'imponibile verificatasi in
ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.
Per i
beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il
consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono
computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella
eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi o
gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.
Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco
descrittivo dei beni appartenenti a cittadini italiani di razza
ebraica.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno
la denunzia di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici
erariali.
I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende
industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:
a)
delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;
b)
appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi
sono soci a responsabilità illimitata.
Sono escluse dalla denunzia le
aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale
fascista degli Artigiani.
La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni
nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso di denunzia di più
aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede
l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.
La denunzia è
redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi
d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate
dagli interessati.
Nei casi di mancata denunzia procederà ad
accertamenti d'ufficio.
Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.
Agli effetti del presente decreto e dell'art. 10, lettera c), del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero
complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è
interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il
cittadino italiano di razza ebraica.
Il numero delle persone dipendenti
si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Se questo numero risulta inferiore a quello
stabilmente impiegato nel corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di
attività dell'azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore,
salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato
funzionamento dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale
ed organizzazione commerciale.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi
distinguendo:
a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della
Nazione;
b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero
del personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti
dall'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728;
c) le aziende non rientranti nelle precedenti
categorie.
Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese
possibilmente le aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di
voler conservare.
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono
trasmessi in copia si Ministeri delle finanze e delle corporazioni.
Gli
elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio provinciale
delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.
Nel caso
di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha
ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai
Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le
aziende comprese negli elenchi stessi.
Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per
le corporazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Contro le
risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli interessati possono
presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione anzidetta.
Il Ministro per le corporazioni
decide i ricorsi con provvedimento insindacabile.
Le decisioni sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla
determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di
razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote
sociali.
Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni
mobili destinati all'attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche
sugli immobili.
Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni
del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle
aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 52; rimangono fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili,
da parte dei terzi di buona fede.
In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il
cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell'intera azienda o
della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art; 6, salvi i diritti
spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza
ebraica.
Per compiere tali donazioni non sono richieste le
autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.
Divenuta definitiva l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale
alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52, è nominato con decreto
del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un
commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o
nell'albo dei revisori dei conti.
Della nomina, sostituzione o
cessazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.
Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del
commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del
commissario stesso.
Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l'intervento
del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa,
dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario.
In
mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere
parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa
un notaio per assistervi.
Il commissario vigila sulle operazioni
aziendali, cura la formazione dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro
per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza
dell'azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa
l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche, con provvedimento
insindacabile, disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea
gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato
nell'ultimo comma dell'art. 56.
Il commissario di vigilanza ha, a tutti
gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica
necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni.
Il titolare di un azienda individuale o i soci illimitatamente
responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica,
entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con
l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli
esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di
razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.
I
trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto
pubblico.
Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la
responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di
consolidato.
Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento
del prezzo, l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la
Cassa depositi e prestiti.
I titoli nominativi non sono trasferibili,
per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel
caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per
successione, a persona non considerata di razza ebraica, può, a richiesta
dell'interessato, il tramutamento in titoli al portatore.
Nel caso di
alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non
proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le
disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano
considerati di razza ebraica.
Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità
illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza
ebraica si applicano le norme di cui all'articolo precedente.
La
cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto
agli altri soci non considerati di razza ebraica.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei casi di cui all'art. 60, il commissario di vigilanza assume la
temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta
Ufficiale del regno, e provvede alla cessione dell'azienda alle società di
cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso, la
costituzione.
Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal
Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il
corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il
corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre opposizione,
notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società
rilevataria.
Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio
composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario
e il terzo con funzioni di presidente, dal Ministro per le
finanze.
Nell'atto di opposizione deve, a pena dell'inammissibilità,
essere nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.
Il
Collegio decide anche sulle spese.
Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell'articolo
precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l'azienda alla società
rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del
prezzo si osservano le disposizioni dell'art. 58.
Il trasferimento
dell'aziende può essere attuato, con l'autorizzazione del Ministro per le
finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al prezzo offerto, in
quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario
di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che
eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà
dovuto.
Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato
l'impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata,
il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.
Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto
Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio
provinciale delle corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.
Il
Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un
liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione
temporanea, nominando un amministratore.
La gestione si svolge sotto la
vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle
corporazioni.
Il periodo di gestione temporanea di cui al comma
precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo
spazio di tempo di un anno.
Durante tale periodo l'alienazione
dell'azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta
dall'amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del
Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la
stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del prezzo.
Decorso il
periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in
liquidazione.
Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
La liquidazione di cui all'articolo precedente è compiuta sotto la
vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche
per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in
quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio
provinciale predetto.
Il liquidatore investe le somme provenienti dalla
liquidazione nelle forme stabilite dall'art. 58.
L'amministratore o il liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza
del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare dell'azienda o di
un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la
consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio,
dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservato,
in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2#176; comma. Compiute dette
operazioni, cessano le funzioni del commissario di
vigilanza.
L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per
l'amministrazione dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale
delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al
proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio
provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di
essa.
La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.
Cessa l'applicazione delle norme del presente decreto relative alle
aziende indicate nell'art. 47:
a) quando in un'azienda non
appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino di razza
ebraica, il gestore viene sostituito;
b) nel caso di dichiarazione di
fallimento;
c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a
responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui
all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
d)
nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza
ebraica.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la
cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è
disposta dall'autorità che lo ha nominato.
Nei casi di cui alle lettere
c) e d) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità
dell'azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di
avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel
penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.
I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle
aziende indicate nell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza
ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno
dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti
nascenti dal rapporto d'impiego.
Ove essi continuino nelle loro
funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l'ammenda dal
lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento
si applicano all'azienda le disposizioni di questo decreto.
I cittadini
italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle
quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o
uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente
decreto.
La disposizione del comma precedente non si applica al socio a
responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47..
Il
Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione
a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su
istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi
precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.
Le amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale
Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre
Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone
appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità i contratti d'appalto
per lavori o forniture stipulati con tali persone.
La stessa facoltà è
data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o
irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone
appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime,
se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato,
con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente
o appaltante.
Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente
articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori
eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di
risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali
utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti
all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.
Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale
delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.
Per
l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza
ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di
aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione
del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare
competenza.
Se le aziende comprese nella categoria a) dell'art. 52, per aumento del
personale o per mutamento dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni
dell'art. 10 della lettera c) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza
ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute
variazioni.
Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica
debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata
in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.
Nei casi
di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente
titolo.
I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.
Le denuncie e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni
emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da organi od
uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle
corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli
57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.
Gli atti e i provvedimenti
avanti le Commissioni di cui all'art. 22 ed i Collegi arbitrali di cui all'art.
61, nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la
relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di
bollo, di registro ed ipotecarie.
Le notificazioni e le pubblicazioni
prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e
le spese di notifica e d'iscrizione, come fatte nell'interesse dello Stato.
Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.
Gli atti di retrocessione dei beni immobili dell'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.
L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni
effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le
notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso
rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano
le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo
Stato.
Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli
onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di
gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario
ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più
favorevoli.
Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell'art. 60, in
quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro
costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Gli atti
con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo
sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali
e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al
Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze,
proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII
Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte
dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo,
registro 406, foglio 32. - Mancini.