Visto l'art; 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante
modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le
attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, e norme per l'ordinamento del
partito Nazionale Fascista;
Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n.
513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;
Udito il
Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'art. 8 dello statuto del Partito nazionale Fascista, approvato con R.
decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:
"La
cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza al P. N.
F.
"Non possono essere iscritti al P. N. F. i cittadini italiani che, a
norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica".
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII
Mussolini
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte
dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo,
registro 406, foglio 35. - Mancini