3871 12-IX-1938 (XVI) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 208



REGIO DECRETO - LEGGE 7 settembre 1938 - XVI, n. 1381.
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

 Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
 Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, ministro Segretario di Stato per l'Interno;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

 Dalla data di pubblicazione del presente decreto - legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Art. 2

 Agli effetti del presente decreto - legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3

 Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1 gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 4


 Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto - legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P. S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5


 Le controversie che potrebbero sorgere nell'applicazione del presente decreto - legge saranno risolte, caso per caso con decreto del Ministro per l'Interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

 Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

 Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

 Visto il Guardasigilli: Solmi
  Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI
  Atti del Governo, registro 401, foglio 72. - Mancini