Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla costituzione di un
organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'interno, per le questioni
che interessano la demografia e la razza;
Udito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
È istituito presso il Ministero dell'interno, il Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.
Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega,
dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice presidente e 14 membri
scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e
della razza. Essi sono nominati con decreto Reale, su proposta del
Ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere
confermati. Fanno, inoltre, parte del Consiglio:
il presidente
dell'Istituto centrale di statistica;
il direttore generale per la
Demografia e la razza;
il direttore generale della Sanità
pubblica;
il presidente dell'Opera nazionale per la maternità ed
infanzia;
il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie
numerose;
due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati
dal Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato;
due
rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;
i rappresentanti
per ciascuno dei ministeri per gli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare,
designati dalle rispettive Amministrazioni.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Mussolini
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte
dei conti, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti
del Governo, registro 402, foglio 26. - Mancini