4794 19-XI-1938 (XVII)- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 264
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto
l'art. , n. 2, della legge 31 gennaio 1936 - IV, n. 100, sulla facoltà del
potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la
grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo
decretato e decretiamo:
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenete ad altra razza è proibito.
Il matrimonio celebrato in
contrasto con tale divieto è nullo.
Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino
italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo
consenso del Ministro per l'interno.
I trasgressori sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle
Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito
Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie,
dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità
straniera.
Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle
sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la
perdita dell'impiego e del grado.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di
matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni
delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i
richiedenti.
Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle
pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello
stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con
l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto
nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929
- VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.
Al
ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato
l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta
legge.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a
lire cinquemila.
L'ufficiale di stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli
atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2
è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.
Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che
è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione
diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica
colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di
nazionalità straniera;
c) è considerato da razza ebraica colui
che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il
padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo
nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità
israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di
ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da
genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla
data del 1º ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa da quella
ebraica.
L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata
nei registri dello stato civile e della popolazione.
Tutti gli estratti
dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti
alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione.
Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni
della pubblica autorità.
I contravventori alle disposizioni del
presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a)
prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare
l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla
razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi
titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e
con le norme dell'art. 1 del R. decreto - legge 18 novembre 1929 - VIII, n.
2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o pi* persone, né
avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di
amministratore o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni
che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire
cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in
complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati
per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli
accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla
proprietà immobiliare di cui al R. decreto - legge 5 ottobre 1936 - XIV, n.
1743.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di
concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le
corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.>BR>
Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie
dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza
ariana.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire
cinquemila.
Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla
razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello
Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che
ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni
delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in
gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei
Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro
Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende
municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali,
comunque costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni
sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di
diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di
carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende
annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o
che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il
raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia
costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello
Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse
nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di
assicurazione.
Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati,
può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10
e 11, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le
famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei
caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi, feriti,
volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica,
mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano almeno la croce al merito di
guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa
fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli
anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali
benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.
Nei casi preveduti
alla lett. b), il beneficio può esteso ai componenti la famiglia delle persone
ivi elencate, anche se queste siano premorte.
Gli interessati possono
richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei
registri di stato civile e di popolazione.
Il provvedimento del
Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta dal Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Per il periodo di tre mesi di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano
nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato
civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il
termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con
l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengano alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a
norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto di trattamento di
quiescenza loro spettante a termini di legge.
In deroga alle vigenti
disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è
concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni
di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi
dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili,
agli Enti indicati dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art.
13.
Gli Enti nei cui confronti sono applicabili le disposizioni
dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o
le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il
rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei
alla volontà dei dipendenti.
Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1º gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939 - XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931 - IX, n. 773.
La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità
straniera i quali, anteriormente al 1º ottobre 1938 - XVI:
a)
abbiano compiuto il 65º anno di età
b) abbiano contratto
matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire
documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno
risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
eventualmente interessati, e previo parere della Commissione da lui
nominata.
Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per
l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al
Parlamento per la conversione in legge.
Il DUCE, Ministro per
l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Mussolini - Ciano - Solmi -
Di Revel - Lantini
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte
dei conti, addì 18 novembre 1938 - XVII
Atti del Governo,
registro 403, foglio 76. - Mancini