Veduto il R. decreto-legge 5 settembre l938-XVI, n.
1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n.
l630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877,
e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.
100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana e di coordinarle in
unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e
Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo
decretato e decretiamo:
A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di
concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Agli uffici ed
impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione,
pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole
elementari.
Delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da
alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza
ebraica.
E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza
ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie
dipendenti da Autorità ecclesiastiche.
Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è
vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
Il
divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più
autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano
commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato,
speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi
non sia inferiore a dieci.
Le comunità israelitiche possono aprire, con
l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con
effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo
esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio
provveditore agli studi nomina un commissario.
Nelle scuole elementari
di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i
programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da
alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di
testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal
Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti
gravare sulle comunità israelitiche.
Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere
istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. dovranno
all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole
private.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del
valore legale degli studi e degli esami, a' sensi dell'art. 15 del R.
decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in
qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i
programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti
frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e
della cultura militare.
Nelle scuole d'istruzione media di cui al
presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere
adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di
razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al
precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli
per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali
per la difesa della razza italiana.
Al personale stesso per il periodo
di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI,
numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai
funzionari in servizio.
Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza
ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal
Ministro per l'intero siano state riconosciute le benemerenze individuali o
famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza
italiana.
Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale
insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale
di vigilanza nelle scuole elementari.
In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via
transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già
iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del
Regno.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai
corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle
Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica
di Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado
o un titolo equipollente.
Il presente articolo si applica agli studenti
stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di
fissare stabile dimora nel Regno.
Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle
nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1 gennaio
1939-XVII.
Le modificazioni degli statuti delle Università e degli
istituti di istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39,
anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre
1938-XVII.
I regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, 1630, sono abrogati. E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in
legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo
disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Mussolini - Bottai- Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte
dei conti, addì 26 novembre 1938 - XVII
Atti del
Governo, registro 403, foglio 99. - Mancini