DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Con
Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII,
N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio delle professioni
da parte di cittadini di razza ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
Art. 1.
L'esercizio
delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario,
ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia
e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra,
perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza
ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2.
Art. 3.
I
cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art.
1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi
aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno
continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni,
salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti,
in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti
leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti
dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi
aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi
professionali.
Art. 4.
I
cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una
delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno
essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della
presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le
limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art. 5.
Gli
iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano
dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute,
e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi
le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6.
E’
fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli
articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art.
23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine
di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi
competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti
con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia
deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento
della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma
sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza
ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la
tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La
cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi
non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.
La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario,
e con le forme della notificazione della citazione.
CAPO II.
Degli elenchi speciali e
delle condizioni per essere iscritti
Art. 7.
Per
ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima,
gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4. Nessuno
può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione;
su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco
distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità
di iscrizione.
Art. 8.
I
cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art.
1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel
rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della
Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
Per
essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
a)
essere cittadini italiani;
b)
essere di specchiata condotta
morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e
della Nazione;
c)
avere la residenza nella
circoscrizione della Corte di appello;
d)
essere in possesso degli
altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio
della rispettiva professione.
Art. 10.
Non
possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano
riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la
pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a
cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli
albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro
che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto
18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 11.
Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b)
certificato di cittadinanza
italiana;
c)
certificato di residenza;
d)
certificato di buona condotta
morale, civile e politica;
e)
certificato generale del
casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione
della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
f)
certificato dell'Autorità
di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che
questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX,
n. 773;
g)
titoli di abilitazione richiesti
per la iscrizione nell'albo professionale.
Art. 12.
Le
attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed alla
disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali,
sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per
tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la
Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima,
o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri,
rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito
Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione
Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente
della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Art. 13.
I
componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati
con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri
durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art. 14.
La
Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove ricorrano
le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista
nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide
con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione
sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti
prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni,
agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché
al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Art. 15.
Contro
le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione
dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato
quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti
le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad
una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 16.
La
Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato
di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e
delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un
suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro
per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario
di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici,
per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente
della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti
della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro
per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere
confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano
in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale
sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per
la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria
della predetta Commissione.
CAPO III.
Disciplina degli iscritti
negli elenchi speciali
Art. 17.
Entro
il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art. 12 procede
alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte
che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni
degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18.
La
Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
a)
per gli abusi e le mancanze
degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio della professione;
b)
per motivi di manifesta
indegnità morale e politica.
Le
sanzioni disciplinari sono:
a)
censura;
b)
sospensione dall'esercizio
professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
c)
cancellazione dall'elenco.
I
provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per
mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare
può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta
del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della
Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere
contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione
delle giustificazioni.
Art. 19.
La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a)
di perdita della cittadinanza;
b)
di trasferimento dell'iscritto
in altro elenco;
c)
di trasferimento dell'iscritto
all'estero.
Contro
la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art.
15.
Art. 20.
La
condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n.
773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi
sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una
delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio
della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato
di cattura e fino alla sua revoca.
CAPO IV.
Dell'esercizio professionale
degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
Art. 21.
L'esercizio
professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli
elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a)
salvi i casi di comprovata
necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente
a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b)
la professione di farmacista
non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII,
n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività
istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
c)
ai professionisti di razza
ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico
ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti
pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37
del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui
alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani
di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22.
I
cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli
degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23.
I
cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli
dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV,
n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del
testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni,
approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già
iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24.
I
professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti
negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione
negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 25.
è
vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra
i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26.
L'esercizio
delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art.
348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art.
25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli
elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO V.
Disposizioni transitorie
e finali
Art. 27.
I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Art. 28.
I
cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire
gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo
accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale,
a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le
condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli
albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi
aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29.
I
notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente
legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro
spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno
compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una
indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30.
Ai
giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per
effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità
di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico
per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla
volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti
giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo
di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi
della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto
presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art. 31.
Con
disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di
razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente,
escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge.
Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto
d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Art. 32.
Il
Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati,
è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da
porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento
delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33.
Agli
effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata
a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728,
ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'art.
26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34.
Per
tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi
ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Art. 35.
Con
decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31
gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno
occorrere per l'attuazione della presente legge