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PSICHIATRIA DEMOCRATICA |
(Nuove norme per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle malattie psichiche)
Articolo 1
1.
La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, comma 3,
della Costituzione detta i principi ed i criteri direttivi in materia di
assistenza psichiatrica e di tutela dei malati psichici e concorre,
ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 1, comma 3, alla
realizzazione del servizio sanitario nazionale.
2.
Ogni cittadino, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 32 della Costituzione, ha diritto alla tutela della salute ed
alla prestazione di interventi terapeutici e riabilitativi adeguati e
appropriati anche qualora non sia in grado di rendersi conto, temporaneamente o
permanentemente, del suo stato di malattia.
3.
Le regioni a statuto ordinario e le province autonome di
Trento e di Bolzano (di seguito denominate “regioni”),
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano i servizi di salute mentale nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi previsti dalla presente legge.
4.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle
Regioni a statuto speciale compatibilmente con le disposizioni recate dai
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2.
Il Dipartimento di Salute Mentale, nell’esercizio delle
proprie funzioni e secondo le competenze e l’autonomia organizzativa delle
regioni, può stabilire rapporti di collaborazione ed integrazione funzionale
con i servizi per la cura e la riabilitazione delle condizioni di abuso e
dipendenza da sostanze e delle dipendenze patologiche.
3.
Il Dipartimento di Salute Mentale effettua gli interventi
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e
condivide con il medico di famiglia la responsabilità della cura del malato e
del suo recupero sociale in relazione al suo stato.
4.
Il Dipartimento di Salute Mentale garantisce trattamenti
differenziati in funzione delle diverse caratteristiche dei pazienti e della
differente natura delle malattie psichiche. Per tali scopi, nell’ambito dello
svolgimento delle attività di cui al comma 1, garantisce l’esistenza dei due
seguenti percorsi di trattamento:
a)
percorso di Trattamento Intensivo Prolungato, riguardante le
patologie psichiatriche gravi, con presa in carico globale, trattamento
integrato da parte di più figure professionali e alto impegno assistenziale;
b)
percorso di Trattamento Limitato agli Episodi di Malattia,
rivolto ai pazienti affetti da patologie depressive d’ansia, con gestione
condivisa con i medici di famiglia, modalità di
accesso al servizio semplificate, senza vincoli di territorio, con la
possibilità di un rapido accesso al trattamento e di una opzione sulla scelta
del medico curante, caratterizzato da un basso limitato
impegno assistenziale.
5.
I due percorsi di trattamento di cui al comma 4 devono
disporre di strutture dedicate e differenziate al fine di ridurre le
problematiche derivanti dallo stigma e favorire l’accesso ai servizi da parte
di tutti i soggetti interessati.
6.
Il percorso di Trattamento Intensivo Prolungato, ha il
compito, in particolare, di:
a)
assicurare il trattamento psichiatrico di diagnosi e di cura
in fase di degenza ospedaliera fino al completamento del ciclo terapeutico
dell'episodio acuto, disponendo sia di strutture
di alta specializzazione,
sia di strutture a prevalente
gestione infermieristica per la stabilizzazione delle fasi postacute;
b)
curare le persone affette da malattie psichiche a livello
ambulatoriale e domiciliare, assicurando le terapie farmacologiche e
psicologiche necessarie al loro recupero e garantire un'adeguata attività
terapeutico - riabilitativa per le persone affette da malattie psichiche innella
di fase di subacuzie o di postacuzie;
c)
organizzare e controllare l'inserimento della persona
affetta da malattie psichiche in fase cronica e non assistibilei
a domicilio nelle strutture di tipo residenziale liberamente scelte dalla
personae
stessa, dai suoi familiari o da chi ne è responsabile, anche se non facenti
parte del territorio di competenza del Dipartimento di Salute Mentale;
d)
seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture,
tenendone costantemente informati i familiari, ovvero il tutore ed i conviventi
ed il medico di famiglia;
e)
collaborare con gli enti locali e le altre agenzie per gli
interventi sociali necessari per la integrazione dei pazienti psichiatrici
anche sotto il profilo lavorativo;
f)
garantire l’esistenza di strutture residenziali destinate
alle persone affette da malattie psichiche in fase postacuta, non assistibili a
domicilio, che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari
od obbligatori, con .
Alcune di queste strutture devono avere caratteristiche di alta
protezione, in cui . I malati destinati
all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i malati destinati
all'ospedale psichiatrico giudiziario, secondo modalità
da definirsi a cura dei ministeri competenti, in tali strutture
ad alta protezione;
g)
assicurare il servizio di emergenza psichiatrica
territoriale per le situazioni in cui sia richiesto un intervento domiciliare;
h)
disporre di strutture di pronta accoglienza, anche
in collaborazione con organizzazioni
di volontariato, senza una
reputazione di tipo psichiatrica.
7.
Il percorso di Trattamento Limitato agli Episodi di Malattia
ha il compito, in particolare, di:
a)
fornire attività di consulenza a favore delle strutture
ospedaliere di degenza e di Pronto Soccorso, dei medici di famiglia e di quelli
dei servizi previdenziali;
b)
garantire il trattamento dei pazienti
che presentino patologie depressive e d’ansia,
anche in età adolescenziale, ;utilizzando
percorsi diagnostico terapeutici (PDT) finalizzati alla diagnosi precoce, alla
intercettazione dei pazienti non diagnosticati, alla deospedalizzazione,
disponendo, tra le strutture mediche di ricovero pubbliche e convenzionate, di
un numero adeguato di posti letto per la degenza in area medica;
a)
b)disporre,
tra le strutture mediche di ricovero pubbliche e convenzionate, di un numero
adeguato di posti letto per la degenza in area medica dei pazienti affetti da
patologie depressive;
b)utilizzare
percorsi diagnostico terapeutici (PDT) finalizzati alla diagnosi precoce, alla
intercettazione dei pazienti non diagnosticati, alla deospedalizzazione, al
trattamento appropriato della depressione;
c)
garantire il trattamento delle patologie psichiatriche,
anche di quelle depressive, in comorbidità con altre patologie, già durante la
degenza ospedaliera;
d)
garantire il trattamento delle condizioni depressive legate
alla gravidanza e al post partum, in collaborazione con le Divisioni di Ostetricia
e Ginecologia;
e)
garantire il trattamento dei disturbi dell’alimentazione, in
collaborazione con le Divisioni di Pediatria e l’Ospedale Generale;
f)
utilizzare tecniche e metodologie di gestione condivisa del
trattamento con i medici di famiglia, in accordo a specifiche linee guida
diagnostico-terapeutiche.
8.
Il Dipartimento di Salute Mentale assicura l’esistenza di
servizi specifici per la prevenzione dei disturbi psichici, con caratteristiche
differenziate per le patologie depressive. Tali servizi provvedono, in
particolare, a:
a)
Definire interventi di educazione, sensibilizzazione e
screening di popolazioni a rischio;
b)
Sviluppare tecniche di comunicazione sociale per favorire il
superamento dello stigma;
c)
Usare strumenti avanzati di formazione, in particolare per
tutte le figure coinvolte nel riconoscimento precoce della depressione;
d)
Creare una struttura di rete mediante l’integrazione e la
comunicazione di tutte le risorse disponibili;
9.
Ciascuna struttura operativa del Dipartimento di Salute
Mentale deve essere dotata di équipes multidisciplinari, di cui è responsabile
il medico psichiatra.
10.
Il
Dipartimento di Salute Mentale effettua un monitoraggio
sistematico della spesa sanitaria, in particolare delle
spese sostenute per i ricoveri, e
dei costi di trattamento per paziente e per patologia,
secondo le modalità indicate dalle agenzie regionali per la tutela della salute
mentale di cui all’articolo 10, comma 1.
11.
Il
Dipartimento di Salute Mentale effettua un monitoraggio
sistematico dei risultati dei trattamenti,
secondo le modalità indicate dalle agenzie regionali
per la tutela della salute mentale di cui al comma 10, comma 1.
12.
Il Dipartimento di Salute Mentale collabora con le
istituzioni scolastiche per compiti di prevenzione delle malattie mentali e di
informazione in favore del corpo insegnante.
13.
Per l'età evolutiva,
che si conclude con il compimento dei 18 anni di età, le attività di
prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte dalle Unità Operative
Autonome di Neuropsichiatria Infantile (UONPI).
Articolo 3
1.
Il Dipartimento di Salute Mentale provvede ad assicurare una
adeguata e appropriata continuità terapeutica, attraverso modalità di
collaborazione per mezzo di opportuni protocolli operativi, tra tutte le
strutture di trattamento psichiatrico territoriale ed ospedaliero.
2.
Il Dipartimento di Salute Mentale provvede all'elaborazione
e all'attuazione del progetto terapeutico individualizzato, nonché il
coordinamento del percorso terapeutico del paziente in carico.
Articolo 4
1.
E’ istituito il Garante del Paziente Psichiatrico (GPP).
Esso rappresenta in sede istituzionale i diritti del paziente psichiatrico,
viene nominato dal sindaco ed è scelto in un albo territoriale a cui si può
iscrivere chiunque consegua una apposita abilitazione rilasciata da ciascuna
regione o provincia autonoma.
2.
Il Garante del Paziente Psichiatrico viene nominato su
richiesta del paziente stesso, dei suoi familiari, della équipe curante o del
medico di famiglia, quando se ne ravvisi la necessità; viene nominato d’ufficio
per quei pazienti che sono sottoposti a procedure che prevedano questa figura e
ne siano sprovvisti; rimane in carica per il periodo necessario a svolgere le
funzioni per cui è stato richiesto.
3.
Il garante del paziente psichiatrico, in particolare,
provvede a svolgere le seguenti funzioni:
a)
Essere l’interlocutore privilegiato del paziente e garantire
una sua corretta comunicazione con le istituzioni;
b)
Partecipare a tutte le procedure in cui sia prevista la
figura del Garante del Paziente Psichiatrico;
c)
Informare il paziente dei provvedimenti sanitari che lo
riguardino;
d)
Garantire il paziente della corretta applicazione delle
procedure che lo riguardino;
e)
Segnalare direttamente alle agenzie regionali per la tutela
della salute mentale di cui all’articolo 10, comma 1, eventuali irregolarità od
omissioni che riguardino il paziente;
f)
Tutelare il paziente nei suoi interessi patrimoniali,
attivando nel caso le procedure di inabilitazione o interdizione;
g)
Tutelare il paziente nelle problematiche di inserimento
lavorativo;
h)
Tutelare il paziente nelle problematiche di inserimento
abitativo;
4.
Al Garante del paziente psichiatrico non competono funzioni
tecniche di cura o di assistenza, né di supporto alle decisioni e alle scelte
del paziente, le quali sono di competenza dell’équipe curante.
5.
In ciascun Comune è istituito un ufficio del Garante del
Paziente Psichiatrico che svolge funzioni di coordinamento e controllo dei
singoli garanti.
6.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuna regione definisce le modalità di nomina, di
conseguimento della abilitazione e di funzionamento del Garante del Paziente
Psichiatrico.
Articolo 5
1.
Ogni accertamento e trattamento sanitario obbligatorio deve
essere effettuato dopo che sia stata svolta ogni azione e che sia stato attuato
ogni valido e pertinente tentativo per ottenere il consenso alle cure della
persona affetta da malattie psichiche o, in caso di soggetto in età evolutiva,
dei genitori o di chi esercita la potestà. Il trattamento obbligatorio deve
essere adottato nel rispetto dei criteri di protezione del paziente e con le
modalità meno invasive possibili ed in modo confacente al contesto generale di
ogni singola situazione contingente.
2.
Gli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) si configurano
come uno strumento capace di perseguire l'obiettivo di entrare in contatto con
la persona quando si ha il fondato sospetto della presenza di alterazioni
psichiche. Gli Accertamenti Sanitari Obbligatori consistono, in particolare, in
accertamenti, visite e trattamenti terapeutici effettuati al domicilio a cura
del Dipartimento di Salute Mentale competente e con la eventuale collaborazione
della forza pubblica. Ciascun Accertamento Sanitario Obbligatorio è richiesto
da un medico e convalidato da un medico specialista in psichiatria del
Dipartimento di Salute Mentale, viene trasmesso al sindaco che emette una
ordinanza di Accertamento Sanitario Obbligatorio della validità massima di un
mese.
3.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere
effettuato nei confronti di soggetti che:
a)
presentano un disturbo psicopatologico rilevante,
b)
necessitano di trattamenti urgenti ed indifferibili,
c)
rifiutano le cure.
L’eventuale condizione di
intossicazione da sostanze non limita l’applicabilità del provvedimento.
4.
L’Accertamento Sanitario Obbligatorio Ospedaliero (ASOO) si
configura come una procedura preliminare ad un eventuale TSO e consente di
realizzare una valutazione diagnostica approfondita in ambiente ospedaliero,
per verificare se sussistono le condizioni di applicabilità del TSO.
5.
L’Accertamento Sanitario Obbligatorio Ospedaliero:
a)
viene richiesto da un medico della struttura pubblica o da
un medico di famiglia per un suo paziente, se si ipotizzano le condizioni di
applicabilità del TSO, dandone comunicazione al sindaco;
b)
permette di eseguire una valutazione diagnostica del
soggetto in una divisione ospedaliera di psichiatria, per un periodo massimo di
4 ore, eventualmente con l’ausilio della forza pubblica;
c)
può essere interrotto in qualsiasi momento dallo psichiatra
ospedaliero, avvisando tempestivamente il medico di famiglia, i familiari od i
soggetti che hanno la responsabilità dell'interessato, il servizio psichiatrico
competente e il sindaco.
Qualora non vengano verificate le
condizioni di applicabilità del TSO il soggetto deve essere messo in condizione
di ritornare nel luogo dove è stato prelevato, se lo desidera.
6.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO):
a)
viene disposto da parte dello psichiatra ospedaliero se
verifica la presenza delle condizioni di applicabilità del TSO e la necessità
di iniziare un trattamento;
b)
viene trasmesso al sindaco, che a sua volta emette ordinanza
della durata di sette giorni;
c)
viene effettuato nella divisione ospedaliera di psichiatria,
eventualmente con l’ausilio della forza pubblica;
d)
può essere prorogato dal sindaco, su richiesta dello
psichiatra ospedaliero, per periodi ulteriori di sette giorni ciascuno;
e)
può essere interrotto in qualsiasi momento dallo psichiatra
ospedaliero, avvisando tempestivamente il medico di famiglia, i familiari od i
soggetti che hanno la responsabilità dell'interessato, il servizio psichiatrico
competente e il sindaco.
7.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio Prolungato (TSOP):
a)
è uno strumento straordinario di trattamento;
b)
è proposto dallo psichiatra del Dipartimento di Salute
Mentale responsabile del progetto terapeutico di un paziente;
c)
va convalidato nella prima seduta utile dalla commissione di
cui al comma 8 che trasmette gli atti al sindaco che a sua volta
emette ordinanza di Trattamento Sanitario Obbligatorio Prolungato;
d)
ha la durata massima di sessanta giorni;
e)
può essere prorogato dal sindaco in seguito alla proposta
motivata dello psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale responsabile del
progetto terapeutico, convalidata, con le modalità di cui sopra, da parte della
commissione di cui al comma 8, per periodi ulteriori di sessanta giorni ciascuno;
f)
può essere eseguito in strutture ospedaliere o
extraospedaliere accreditate dalle regioni, eventualmente con l’ausilio della
forza pubblica;
g)
può essere interrotto in qualsiasi momento dallo psichiatra
del Dipartimento di Salute Mentale responsabile del progetto terapeutico,
avvisando tempestivamente la commissione di cui al comma 8, il medico di famiglia, i familiari od i soggetti che
hanno la responsabilità dell'interessato e il sindaco.
8.
È istituita in sede locale, secondo le modalità previste
delle singole regioni, una Commissione per i Trattamenti Sanitari Obbligatori
Prolungati (CTSOP) con la funzione di valutare, e nel caso convalidare, le
proposte e le richieste di proroga di Trattamento Sanitario Obbligatorio
Prolungato. È composta da un funzionario della ASL, dal Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale o da persona da lui stesso delegata e dal
Garante del Paziente Psichiatrico. Si riunisce settimanalmente e trasmette
l’eventuale convalida di Trattamento Sanitario Obbligatorio Prolungato al
sindaco. I membri della Commissione hanno diritto ad una remunerazione su base
oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici.
9.
È istituita, secondo le modalità previste delle singole
regioni e province autonome, un Commissione di Seconda Istanza per i
Trattamenti Sanitari Obbligatori (CSITSO). È composta da un funzionario di
nomina regionale, da uno psichiatra di nomina regionale e dal Garante del
Paziente Psichiatrico. Si riunisce entro sette giorni dalla richiesta e
delibera in merito a tutte le controversie relative ai trattamenti sanitari
obbligatori, trasmettendo gli atti al sindaco per i provvedimenti necessari. I
soggetti legittimati a richiedere l’intervento sono il paziente, i familiari
del paziente e il Garante del Paziente Psichiatrico. L’eventuale annullamento
del provvedimento ha efficacia immediata, va trasmesso al sindaco, al paziente,
al richiedente e all’autorità sanitaria che ha adottato il trattamento. I
membri della Commissione hanno diritto ad una remunerazione su base oraria,
commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici.
Articolo 6
1.
Tutte le ordinanze di Trattamento Sanitario Obbligatorio e
di Trattamento Sanitario Obbligatorio Prolungato vengono trasmesse dal sindaco
al giudice tutelare per la ratifica del provvedimento e alla Commissione di
Seconda Istanza per i Trattamenti Sanitari Obbligatori.
Articolo 7
1.
Le persone affette da malattie psichiche hanno il diritto ad
essere inserite nelle liste di collocamento obbligatorio per portatori di
handicap, senza alcuna discriminazione. Le strutture curative devono supportare
l'attività lavorative e collaborare con cooperative sociali promosse ed
istituite per realizzare specifici obiettivi di inserimento sociale.
2.
Le aziende che hanno l’obbligo di assumere personale dalle
liste di collocamento obbligatorio per portatori di handicap possono convertire
questo obbligo nel conferimento di lavoro da svolgere all’esterno dell’azienda,
da affidare alle cooperative sociali di cui facciano parte malati psichici,
secondo modalità da stabilire a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Il Dipartimento di Salute Mentale incentiva la convivenza e
assicura ai familiari i necessari supporti psicologici attraverso programmi
psicoeducativi.
6.
Le associazioni, di cui al comma 54, devono
essere consultate, in via preliminare, dalle strutture del Dipartimento di
Salute Mentale in tutte le decisioni relative alla politica della salute
mentale svolta sul territorio.
7.
L’attività del Dipartimento di Salute Mentale può essere
integrata con la collaborazione di associazioni di volontariato e Onlus per le
finalità assistenziali, di prevenzione, di comunicazione e di ricerca
scientifica.
Articolo 8
1.
I servizi del Dipartimento di Salute Mentale possono essere
sia a gestione pubblica sia privata.
2.
Per lo svolgimento delle attività del Dipartimento di Salute
Mentale, le Regioni si avvalgono, nel rispetto della relativa normativa di
riferimento, delle case di cura con indirizzo specifico neuropsichiatrico
previste dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stipulando per
tali scopi contratti per il ricovero ospedaliero volontario o obbligatorio e
per ogni altra prestazione appropriata.
3.
Le Regioni, possono stipulare convenzioni con le strutture
socio sanitarie presenti sul proprio territorio, abilitandole al trattamento
delle persone affette da malattie psichiche. Tali convenzioni danno la
possibilità alle strutture stesse di poter essere utilizzate dalle ASL, come
parte integrante dell'organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale.
Nell'ambito dell'utilizzazione di tali strutture private, è data precedenza a
quelle già convenzionate ed a quelle a carattere cooperativo o che utilizzano
il lavoro, anche parziale, delle persone affette da malattie psichiche.
Articolo 9
1.
Presso il Ministero della Salute, è istituita, nei limiti
della dotazione di organico esistente alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Agenzia Nazionale per la Tutela della Salute Mentale, diretta
da uno psichiatra, con funzioni consultive di definizione dei criteri di
funzionamento delle strutture per la psichiatria. L'agenzia ha il compito di provvedere
alla:
a)
Definizione degli standard per il rispetto dei diritti e
della dignità della persona umana in psichiatria;
b)
Definizione dei problemi etici in psichiatria;
c)
Definizione dei criteri normativi e degli standard minimi di
assistenza per ciò che concerne gli aspetti organizzativi, logistici e
procedurali di tutte le attività connesse alla tutela della salute mentale;
d)
Risoluzione di eventuali controversie procedurali o
sostanziali tra singoli enti od organismi appartenenti a diverse regioni o
province autonome, in merito alle attività connesse alla tutela della salute
mentale;
e)
Definizione degli indicatori di funzionamento e di qualità,
con particolare attenzione agli indicatori di esito, clinici, umanistici
(qualità della vita ed economici);
f)
Definizione di linee guida terapeutiche sulla base dei
criteri della medicina basata sulle prove di efficacia (evidence based
medicine);
g)
Definizione dei criteri di rilevazione della spesa e della
sua ripartizione tra attività a gestione diretta e servizi acquisiti all’esterno;
h)
Definizione dei criteri di raccolta ed elaborazione di dati
statistici relativi alla diffusione e alle caratteristiche dei disturbi
psichici, allo stato delle strutture e al grado di attuazione della presente
legge;
i)
Raccolta di informazioni sulle esperienze in altri paesi, in
particolare negli Stati membri dell'Unione Europea;
j)
Sviluppo di nuovi modelli organizzativi anche sulla base di
proposte presentate dagli operatori pubblici o privati, definendone
l’attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendo le necessarie attività
legislative, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
2.
L’ Agenzia Nazionale per la Tutela della Salute Mentale
predispone un rapporto semestrale definendo gli obiettivi da perseguire e li
trasmette alle agenzie regionali per la tutela della salute mentale;
3.
In considerazione dei costi indiretti particolarmente
elevati della patologie psichiche e al fine di
utilizzare affidabili indicatori di esito, l’Agenzia Nazionale per la
Tutela della Salute Mentale è autorizzata ad avvalersi di tutti i dati sulla
certificazione di malattia inerenti le patologie psichiche che raccoglie e
gestisce l’istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).
4.
Le Regioni sono tenute ad attuare, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari a
consentire l’invio telematico in tempo reale all’INPS dei dati relativi alla
certificazione di malattia inerenti le patologie psichiche, da parte dei medici
convenzionati, secondo le specifiche informatiche rilasciate dall’INPS medesimo
per consentirle l’aggregazione secondo codificazione ICDx-CM.
Articolo 10
1.
Le Regioni svolgono le funzioni di controllo di qualità, ,
monitoraggio della spesa sanitaria, verifica e ispezione sui parametri
indicati dalla agenzia nazionale per la tutela della salute mentale, istituendo
agenzie regionali per la tutela della salute mentale, dirette da uno
psichiatra.
2.
Le agenzie regionali per la tutela della salute mentale
inviano un rapporto trimestrale al Ministero della Salute sui parametri
indicati dall’agenzia nazionale per la tutela della salute mentale.
Articolo 11
1.
I redditi prodotti dalla eventuale alienazione delle aree e
degli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono destinati per la preparazione
di strutture destinate alle persone affette da malattie psichiche e per il loro
funzionamento. La vendita o la locazione di beni mobili ed immobili degli ex
ospedali psichiatrici è sempre attuata ai sensi del comma 5, dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 98, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2.
Le Regioni e gli enti locali possono concedere in uso
gratuito agli enti ed alle associazioni convenzionate, nonché agli organismi
del privato sociale, beni di loro proprietà con vincolo di destinazione alle
attività di prevenzione, di recupero e di reinserimento, anche lavorativo,
della persona affetta da malattie psichiche.
Articolo 12
1.
Le università, nelle quali siano istituite scuole di
specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, nel quadro
delle proprie competenze, partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e
secondo le disposizioni vigenti in materia di autonomia universitaria e nel
rispetto delle norme che disciplinano le convenzioni tra università e regioni,
ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno la
responsabilità dei reparti ospedalieri.
2.
Le università di cui al comma 1, provvedono alla gestione di
un Dipartimento di Salute Mentale e della corrispondente struttura per l'età
evolutiva. Per le sedi universitarie dislocate in più poli d'insegnamento, è
garantito che ad ogni polo sia affidata la responsabilità di un Dipartimento di
Salute Mentale.
3.
Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello
nazionale e regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di
assistenza di secondo livello per patologie mentali particolari.
4.
Alle università sono assicurate l'autonomia direzionale e
gestionale dei servizi di cui al presente articolo, nonché la possibilità di
organizzare gli stessi in modo confacente alle esigenze dell'attività
didattica, della formazione e della specializzazione professionale e della
ricerca scientifica a condizione che siano sempre garantite la tutela dei
diritti del malato.
5.
Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad
organizzare la ricerca e la didattica in maniera compatibile con i parametri
regionali. Alle attività di ricerca e di studio svolte nell'ambito delle
convenzioni partecipano, nel rispetto dei propri poteri e competenze e secondo
la proprie qualifiche, gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale,
indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Articolo 13
2.
I Prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture
di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità
comunali o regionali, anche mediante requisizione provvisoria di edifici
pubblici o privati previsti dalla presente legge.
3.
Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei
Dipartimenti di Salute Mentale entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina un
commissario ad acta con lo specifico compito di organizzare il Dipartimento di
Salute Mentale e di reperire personale e strutture.
4.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 1, il Presidente della Giunta non abbia ancora nominato
il commissario ad acta, quest’ultimo è nominato con decreto del Ministro della
salute.
Articolo 14
1.
Per l'individuazione precoce delle situazioni di rischio
psicopatologico e dei disturbi psichici, il Ministro della Salute, con proprio
decreto, stabilisce le modalità di realizzazione di specifici programmi atti
alla diffusione di appropriati e soddisfacenti interventi presso le scuole, ad
iniziare da quelle materne. I programmi devono prevedere procedure di screening
e preparazione degli insegnanti.
2.
Il Ministero della Salute, con proprio decreto, stabilisce
la realizzazione di programmi informativi per la popolazione al fine di ridurre
e superare i pregiudizi dello stigma, promuove, inoltre programmi di formazione
per medici di famiglia nel settore della salute mentale e programmi di ricerca
per la diagnosi precoce, anche in riferimento alle patologie depressive.
Articolo 15
1.
I costi derivanti dall'attuazione della presente legge sono
posti a carico del Fondo Sanitario Nazionale. Una quota non inferiore al cinque
per cento delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale è destinata al
funzionamento delle attività per la tutela della salute mentale.
2.
Le singole Aziende ricevono un finanziamento in funzione dei
pazienti effettivamente trattati.
3.
Le regioni determinano l’entità del finanziamento
differenziando i Trattamenti Intensivi Prolungati, i Trattamenti Limitati agli
Episodi di Malattia e i contatti sporadici.
4.
Le regioni provvedono a definire un ulteriore finanziamento
per i medici di famiglia che accettano di condividere la gestione del
trattamento per i pazienti psichiatrici, secondo i Percorsi Diagnostici e
Terapeutici definiti dai rispettivi Dipartimenti di Salute Mentale.
5.
Per il finanziamento delle attività della tutela della
salute mentale in età evolutiva, in aggiunta alle risorse derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è destinata una quota non
inferiore al 5 per cento delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Articolo
16
1. Gli articoli
34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono abrogati.
2. I
riferimenti agli articoli abrogati a norma del comma 1, devono intendersi fatti
alla presente legge.
Articolo 17
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.