Attesto
che la 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 22 dicembre 2003,
ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori
Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati, Boco, Carella,
Caruso Antonino, Magistrelli, Ripamonti, Toia e Zancan, già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Introduzione
nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I,
relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno
e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429
del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione,
nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali
Capo
I
FINALITÀ
DELLA LEGGE
Art.
1.
1. La presente legge
ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Capo
II
MODIFICHE
AL CODICE CIVILE
Art.
2.
1. La rubrica del
titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure
di protezione delle persone prive in tutto od in parte di
autonomia».
Art.
3.
1. Nel titolo XII
del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
«Capo
I. – Dell’amministrazione di sostegno.
Art. 404. – (Amministrazione di sostegno).
– La persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,
può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato
dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio.
Art. 405. – (Decreto di nomina dell’amministratore
di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità).
– Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore
di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso
di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.
Il decreto che riguarda
un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua
minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la
maggiore età è raggiunta.
Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato,
il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare
adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della
persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del
suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di
sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore
di sostegno deve contenere l’indicazione:
1)
delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore
di sostegno;
2)
della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto
dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il
potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che
il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore
di sostegno;
5) dei limiti, anche
periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere
con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la
disponibilità;
6) della periodicità
con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa
l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario.
Se la durata dell’incarico
è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto
motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza
del termine.
Il decreto di
apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di
chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare
nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente
annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno
e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto
di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo
determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza
del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale
di proroga.
Art. 406. – (Soggetti).
– Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno
può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell’articolo 417.
Se il ricorso concerne
persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza
di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice
competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove
a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento
di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque
notizia al pubblico ministero.
Art. 407. – (Procedimento).
– Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno
deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale,
le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di
sostegno, il nominativo ed il domicilio,
se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare
deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce
recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve
tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di
protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le
necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque
sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti
di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini
della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo,
modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con
il decreto di nomina dell’amministratore di
sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina
dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. – (Scelta
dell’amministratore di sostegno). – La scelta dell’amministratore
di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi
della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può
essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza
di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato
un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre,
la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro
il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite
con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di
cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse
forme.
Non possono ricoprire le funzioni di
amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici
o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità,
e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi
motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno
anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo
II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha
facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice
tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel
presente capo.
Art. 409. – (Effetti
dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario conserva
la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza
esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione
di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare
le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410. – (Doveri
dell’amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei suoi
compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni
e delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore
di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa
gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso
con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di
atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse
o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi,
il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406
possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato
gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto
a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni,
ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge,
dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. – (Norme
applicabili all’amministrazione di sostegno). – Si applicano
all’amministratore di sostegno, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e
da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono
emessi dal giudice tutelare.
All’amministratore
di sostegno si applicano altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni
testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di
sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario,
ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione
in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con
il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente,
può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti
da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano
al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.
Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso
che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412. –
(Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno
in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).
– Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione
di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico
o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su
istanza dell’amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi
causa.
Possono essere parimenti
annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario,
o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente
dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di
sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine
di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato
lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
Art. 413. – (Revoca
dell’amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario,
l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei
soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati
i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno,
o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L’istanza
è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto
motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni
mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche
d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione
di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare
la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che
si debba promuovere giudizio di interdizione
o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè
vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa
con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo
419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».
2. All’articolo 388 del codice civile le
parole: «prima dell’approvazione» sono sostituite dalle seguenti:
«prima che sia decorso un anno dall’approvazione».
3. Dall’applicazione della disposizione
di cui all’articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma
1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art.
4.
1. Nel titolo XII
del libro primo del codice civile, prima dell’articolo
414 sono inserite le seguenti parole:
«Capo II. – Della
interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».
2. L’articolo 414 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 414. – (Persone che possono essere
interdette). – Il maggiore di età e
il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale
infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare
la loro adeguata protezione».
Art.
5.
1. Nel
primo comma dell’articolo 417 del codice civile, le parole: «possono
essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono
essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415,
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».
Art.
6.
1. All’articolo
418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del
giudizio di interdizione o di inabilitazione
appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice,
d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento
al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione
o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui
al quarto comma dell’articolo 405».
Art.
7.
1. Il
terzo comma dell’articolo 424 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Nella scelta del
tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice
tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico
tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408».
Art.
8.
1. All’articolo 426
del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,»
sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».
Art.
9.
1. All’articolo
427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:
«Nella sentenza che
pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di
ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto
senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore».
Art.
10.
1. All’articolo
429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del
giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare
opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore
di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone
la trasmissione degli atti al giudice tutelare».
Art.
11.
1. L’articolo 39
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
è abrogato.
Capo
III
NORME
DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E FINALI
Art.
12.
1. L’articolo 44
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
è sostituito dal seguente:
«Art. 44. Il giudice
tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore,
il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere
informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela,
della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni
inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».
Art.
13.
1. Dopo l’articolo
46 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
è inserito il seguente:
«Art. 46-bis.
Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro
primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione
e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
14.
1. L’articolo 47
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
è sostituito dal seguente:
«Art. 47. Presso
l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele
dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori
emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni
di sostegno».
Art.
15.
1. Dopo l’articolo
49 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
è inserito il seguente:
«Art. 49-bis.
Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale
per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli
estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione
di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel
corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza ai
sensi dell’articolo 405 del codice;
2)
le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità
dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del
soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di
persona fisica;
4) la data e gli
estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la
chiusura dell’amministrazione di sostegno».
Art.
16.
1. All’articolo
51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5,
dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore
di sostegno».
Art.
17.
1. Al capo II del
titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella
rubrica, le parole: «e dell’inabilitazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, dell’inabilitazione
e dell’amministrazione di sostegno».
2. Dopo l’articolo
720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 720-bis.
(Norme applicabili ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia
di amministrazione di sostegno si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713,
716, 719 e 720.
Contro il decreto
del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello
pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto
ricorso per cassazione».
Art.
18.
1. All’articolo 3,
comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in
fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano
o revocano l’amministrazione di sostegno».
2. All’articolo 24,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione
di sostegno, quando esse sono state revocate».
3. All’articolo 25,
comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono,
modificano o revocano l’amministrazione di sostegno».
4. All’articolo 26, comma 1, lettera a),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine,
le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l’amministrazione
di sostegno, salvo che siano stati revocati;».
Art.
19.
1. Nell’articolo
92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti
cautelari,» sono inserite le seguenti:
«ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».
Art.
20.
1. La presente legge
entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE